Per mezzo di questo articolo, La Scuola Che Accoglie si prefigge lo scopo principale di tutelare i genitori e i loro figli, ma anche – e soprattutto – i Comuni, gli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, che in questi giorni si trovano nella difficile posizione di dover decidere come operare correttamente per adempiere agli obblighi di legge.
Ci troviamo in un momento storico nel quale i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia del nostro paese sono stati lasciati alla deriva, poiché alcune circolari ministeriali danno loro istruzioni che contraddicono il dettato normativo della Legge n. 119/2017 e, di conseguenza, le scuole rischiano di imbattersi in una lunga serie di contenziosi che pretenderanno legittimamente il rispetto delle leggi vigenti e delle normative per la tutela dei dati personali.
In seguito a un’attenta analisi dell’ultima Circolare congiunta n. 1679 del 1° settembre 2017, nutriamo il forte sospetto che il M.I.U.R. e il Ministero della Salute abbiano operato di concerto con il chiaro intento di voler escludere contra legem dalle comunità scolastiche e dalla socializzazione – già dall’anno scolastico 2017/2018 – i bambini della fascia d’età 0-6 non vaccinati, anche se in regola con la consegna della documentazione richiesta, dando un’interpretazione più restrittiva e persecutoria della legge e anticipando i provvedimenti di esclusione all’anno scolastico 2017/2018.
Ricordiamo che la Legge n. 119/2017 imponeva (e impone ancora) una fase transitoria, una gradualità, un progressivo inasprimento per chi dovesse scegliere di non vaccinare i propri figli, prevedendo una sanzione che, una volta pagata, estingue l’obbligo vaccinale: agli occhi della legge, chi decide di non vaccinare i propri figli non sarà più considerato un trasgressore dopo aver pagato la sanzione, in quanto la sanzione estinguerà il problema di salute pubblica e i problemi dei bambini immunodepressi.
Ribadiamo che il dettato normativo del Testo coordinato del decreto-legge n. 73/2017 e della Legge n. 119/2017 – che prevedono la “decadenza dell’iscrizione” solo a decorrere dall’a.s. 2019/2020 – prevalgono sulle circolari operative, dunque poniamo al M.I.U.R. e al Ministero della Salute le seguenti domande:
1. Come mai l’Art. 3, comma 2, della Legge n. 119/2017 prevede che la mancata presentazione della documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017 comporterà una segnalazione alle ASL da parte delle scuole, mentre la Circolare n. 1679/2017, a p. 5, ha diffuso una propria interpretazione della legge aggiungendo che la mancata presentazione della documentazione entro il 10 settembre 2017 comporterebbe anche un divieto d’accesso alle istituzioni scolastiche?
2. Come mai l’Art. 3, comma 1, della Legge n. 119/2017 recita che l’unico compito delle scuole è quello di richiedere la documentazione vaccinale entro il 10 settembre 2017, mentre la Circolare n. 1679/2017, a p. 5, ha diffuso una propria interpretazione della legge e si è inventata che già dal 12 settembre 2017 le scuole dovrebbero anche trasmettere alle ASL la documentazione vaccinale, per verificarne la regolarità e l’idoneità?
- Ma le ASL non avrebbero potuto provvedere autonomamente a verificare la situazione vaccinale di ogni bambino già prima della legge n. 119/2017?
- Lo sanno coloro che hanno scritto la circolare congiunta che il Garante per la tutela dei dati personali, con Provvedimento n. 365 del 1° settembre 2017, ha acconsentito alle scuole di trasmettere alle ASL soltanto gli elenchi dei minori iscritti e nessun altro documento contenente dati sensibili?
- Ma vi rendete conto che questa circolare congiunta costringe le scuole a violare una norma sul diritto della privacy?
- E in ogni caso, che scopo avrebbe richiedere alle scuole di consegnare la documentazione alle ASL già a partire dal 12 settembre?
3. Nell’Art. 3-bis, comma 1, la Legge n. 119/2017 prevede un flusso di dati personali – ovvero l’elenco degli iscritti – dalle scuole alle ASL soltanto a decorrere dall’a.s. 2019/2020. Il Garante, con il Provvedimento n. 365 del 1° settembre 2017, ha introdotto la possibilità che questo flusso (solo di dati personali!) possa avvenire già a decorrere dall’a.s. 2017/2018. Come mai la Circolare n. 1679/2017, a p. 5, ha diffuso una propria interpretazione della legge e si è inventata una nuova possibilità di flusso di dati sensibili (la documentazione che i genitori devono consegnare alle scuole entro l’11 settembre) dalle scuole alle ASL, in palese violazione della Legge sulla Privacy e in assenza di un’autorizzazione del Garante?
- Appare evidente che l’obiettivo della circolare è quello di permettere anzitempo alle ASL – bypassando la legge sulla privacy – di accedere ai dati sensibili medici provenienti dalle famiglie, che invece dovrebbero rimanere in possesso delle scuole, ben chiusi in un armadio.
- Per quale motivo le scuole dovrebbero agevolare le ASL nello svolgimento di mansioni che sarebbero di loro specifica competenza?
4. La Legge n. 119/2017, nell’Art. 3, comma 1, per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 prevede che la presentazione della formale richiesta di vaccinazione alla ASL sia un documento sufficiente per garantire l’accesso a scuola di un minore. Come mai la Circolare n. 1679/2017 a p. 4, lettera d), ha diffuso una propria interpretazione della legge aggiungendo che la richiesta di vaccinazione alla ASL dovrebbe contenere – oltre alle generalità del bambino – anche un riferimento alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate?
- Perché devono essere le famiglie a fornire alle ASL informazioni e dati medici che, viceversa, spetterebbe alle ASL dover dare ai genitori?
5. Nell’Art. 3, comma 1, la Legge n. 119/2017 prevede che i genitori debbano presentare “idonea documentazione”, ovvero chiede loro di consegnare alle scuole un documento! Come mai la Circolare n. 1679/2017 a p. 4, lettera d), ha diffuso una propria interpretazione della legge aggiungendo che la richiesta di vaccinazione potrà essere fatta anche telefonicamente?
- Siamo sicuri che le ASL rilasceranno a tutti i genitori, in tempo utile per l’accesso a scuola, un documento valido che attesti che il minore ha realmente prenotato telefonicamente le vaccinazioni? Ricordiamo ai genitori che senza un valido documento non si entra a scuola!
- Ma questa circolare è stata scritta per chiarire e per aiutare i genitori a far entrare tutti i bambini a scuola, oppure per creare confusione e fare in modo che gli studenti a scuola non ci entrino proprio?
Posto che la Legge n. 119/2017 non impone alla scuola di espellere, ma unicamente di richiedere i documenti previsti all’Art. 1 della Legge n. 119/2017 e di segnalare alle ASL chi non li ha consegnati entro i termini previsti (10 settembre 2017), ci chiediamo:
I. La scuola deve ritenersi obbligata a escludere un bambino in base a una delle circolari operative ministeriali? In quali casi?
II. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia hanno la possibilità di disattendere la previsione contenuta in una circolare operativa ministeriale? Soprattutto qualora essa contempli disposizioni che:
- eccedono il dettato normativo della Legge n. 119/2017;
- si pongono in contrasto con altre disposizioni di legge (come: la Legge n. 53/2003, art. 2 comma 1; il D.lgs. 59/2004, art. 1; l’articolo unico della Legge 10/03/2000 n. 62; il decreto attuativo della “Buona scuola”, approvato nell’aprile scorso, ossia il Dlgs n. 65/2017; il D.Lgs. n. 196/2003);
- si pongono in contrasto con altre norme internazionali vincolanti per l’Italia (la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge 176/1991; il I Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, art. 2; la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 14);
- si pongono addirittura in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione (Articoli 3 e 34)
III. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia sono consapevoli che un eventuale provvedimento di esclusione potrebbe non essere legittimo sulla base delle altre leggi italiane, della Costituzione e delle norme internazionali recepite nel nostro Paese, dunque vincolanti?
IV. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia ritengono che un eventuale provvedimento di esclusione sia giusto e coerente in base ai principi su cui si basano i piani dell’offerta formativa delle Scuole, nei quali la Scuola si riconosce?
V. Qual è il motivo per cui i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia potrebbero o dovrebbero escludere un bambino?
- Perché non è in regola con la documentazione prevista per il giorno 11 settembre 2017?
- Perché non è in regola con la documentazione prevista per il 10 marzo 2017 in seguito alla presentazione di autocertificazione?
- Perché seppure in regola con la documentazione prevista per il giorno 11 settembre 2017, al termine dell’iter tra famiglia e ASL il bambino non è stato sottoposto a tutte le 10 vaccinazioni previste dalla Legge n. 119/2017? E in questo caso, come farebbe la scuola ad informarsi sullo stato dell’iter vaccinale tra famiglia e ASL nel rispetto della normativa sulla privacy? Da chi potrebbe essere comunicato alla scuola?
Certi che le scuole italiane debbano affrettarsi a porsi il problema di come applicare la Legge n. 119/2017 e debbano farsi alcune domande, perché essa tocca i diritti fondamentali dei bambini tra i quali la ragione stessa per la quale le Scuole esistono – cioè l’educazione e l’istruzione – ci auguriamo di ricevere al più presto risposte ufficiali alle nostre domande, in maniera che queste possano essere un valido aiuto per i Comuni, gli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia.