Ricordiamo che le circolari ministeriali non hanno rango di norma e non devono avere nemmeno la pretesa di apportare innovazioni alle leggi, bensì di esplicarle e di chiarificarle.
La Scuola Che Accoglie, conscia del caos interpretativo che tale circolare congiunta potrebbe generare (le istituzioni scolastiche potrebbero mettere in atto, in taluni casi, provvedimenti di sospensione dalla frequenza scolastica per i minori da 0 a 6 anni), si rivolge alle famiglie con il seguente accorato Appello:
“Gentili famiglie, è giunto il momento di
far comprendere alle istituzioni scolastiche la reale portata della legge 119/2017, che non può essere stravolta da alcuna circolare ministeriale. Siamo consapevoli del fatto che potreste avvalervi di un rimedio giurisdizionale avverso eventuali provvedimenti di sospensione dalla frequenza dei vostri figli, ma ciò comporterebbe costi e tempi di un certo rilievo – con il conseguente rischio che i bambini potrebbero non concludere il corrente anno scolastico.
Vi consigliamo dunque
di presentarvi di persona nelle scuole,
concordando un appuntamento,
per la consegna e la LETTURA del nostro Vademecum nella sua
nuova versione (
download del Vademecum) e per l’eventuale consultazione, se necessario, dei
pareri legali che trovate al seguente link:
PARERI LEGALI SU SCADENZA 10 MARZO 2018 E ISCRIZIONI A.S. 2018/2019. Solo un costruttivo e cordiale scambio diretto di pareri tra persone (
no e-mail impersonali, no raccomandate, no PEC) potrà essere davvero efficace per aiutare le scuole a districarsi tra la legge 119/2017 e le circolari ministeriali, che – ribadiamo – non hanno rango di norma.
La questione vaccinale non è in discussione. Avete invece la possibilità e il diritto di far comprendere alle istituzioni scolastiche come risolvere alcune
questioni tecniche che non devono essere disciplinate da circolari ministeriali, bensì unicamente dalla
legge 119/2017 e dal
decreto-legge 148/2017 (convertito con la legge n. 172/2017). Tali questioni tecniche riguardano: il termine del 10 marzo 2018, gli eventuali provvedimenti di esclusione, la procedura semplificata nelle sole regioni in cui sia stata già istituita l’anagrafe vaccinale e il trattamento dei dati sensibili.
Ciò non toglie che La Scuola Che Accoglie potrà fornire alle famiglie che abbiano maggior necessità un sostegno concreto, inviando il proprio Vademecum alle scuole che stanno interpretando in modo errato la legge. Ma in questo momento chiediamo ai genitori uno sforzo in più: concordare un appuntamento per dialogare personalmente con le istituzioni scolastiche, perché ogni bambino è diverso, perché ogni scuola è diversa e perché solo tramite i rapporti umani e cordiali – finalizzati alla comprensione da parte delle scuole di una corretta applicazione della legge – sarà possibile evitare eventuali provvedimenti di sospensione dalla frequenza scolastica.
Solo nel caso lo riteniate davvero indispensabile – come “rinforzo” per i contenuti che esporrete alle scuole – potrete eventualmente inviarci, esclusivamente ai nostri indirizzi e-mail regionali attivi che trovate nella sezione CONTATTI, copia degli indirizzi e-mail di posta ordinaria e PEC delle scuole che stanno interpretando in modo errato la legge. Noi ci occuperemo di far pervenire alle strutture il nostro Vademecum con le corrette indicazioni.
Come educatori dei vostri figli, vi chiediamo di essere fermi e decisi: ricordatevi sempre che la Scuola ha il dovere di impegnarsi a rispettare e ad accogliere tutti i bambini, siano essi vaccinati o non vaccinati.”
Fermo restando quanto scritto sopra, ove l’atteggiamento di incomprensibile chiusura delle istituzioni scolastiche verso i genitori persistesse, e le famiglie – dopo i colloqui – ricevessero ancora solleciti scritti e verbali atti a richiedere una generica “messa in regola con idonea documentazione” della posizione vaccinale del minore, ovvero ricevendo le famiglie solleciti nel produrre “idonea documentazione” (ivi comprese attestazioni di appuntamento vaccinale anche in data successiva al 10 marzo 2018), occorrerà procedere come segue, individuando il proprio caso fra le ipotesi di seguito descritte:
Ipotesi 1: la famiglia e la scuola dialogano sulla base di un rapporto cordiale e costruttivo, atto a dirimere la questione con reciproco rispetto, valutando i termini della questione alla luce del dettato legislativo e applicando sempre il buon senso: si può inviare preliminarmente la
Lettera_Confronto_Famiglia-Scuola.docx, che andrà debitamente compilata nelle parti evidenziate
Ipotesi 2: tra la famiglia e la scuola non ci sono ulteriori margini di dialogo e confronto. A questo punto occorre scegliere una strategia di maggior contrapposizione frontale che miri a tutelare la famiglia verso un vero e proprio “abuso di potere” da parte dell’istituzione scolastica. Qui le strade sono due:
Nei casi più seri, visti i tempi strettissimi, consigliamo senz’altro alle famiglie di rivolgersi a un legale.
La diffida andrà inviata, in tutela di ogni singola famiglia, solo dove vi sia la ragionevole certezza che il Dirigente della Scuola Materna o Nido abbia in mente o abbia già enunciato il proposito di applicare scorrettamente la legge (esclusione, interruzione della frequenza, ecc.). Non andrà inviata a istituzioni scolastiche nelle quali è certo che invece la legge sarà applicata correttamente.
Se poi il Dirigente persisterà nell’errore e attuerà provvedimenti illegittimi, non rimarrà che dar corso alle azioni giudiziarie.