FAQ PER I DIRIGENTI SCOLASTICI
E PER I RESPONSABILI
DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA
“CHE ACCOLGONO” 
CON FASCIA DI UTENZA DA 0 A 6 ANNI
“La scuola è aperta a tutti”
(Costituzione italiana, Art. 34)

Ultimo aggiornamento: 1 ottobre 2017

Risposte dell’Avvocato Roberto Ionta

1. D. I Dirigenti scolastici/Responsabili dei servizi educativi chi devono considerare in regola?
R. Il requisito di accesso a Scuola per gli a.s. 2017/2018 e 2018/2019 è la presentazione di idonea documentazione, NON l’aver effettuato tutte le vaccinazioni:
  • documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie: 1) libretto vaccinale o certificato vaccinale OPPURE 2) dichiarazione – resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – nella quale i genitori dichiarino di aver prenotato un appuntamento per vaccinare alla Asl e che effettueranno le vaccinazioni per consegnare poi il certificato di avvenuta vaccinazione entro il 10 marzo di ogni anno
  • 3) certificato di esonero per avvenuta immunizzazione
  • 4) certificato di omissione
  • 5) certificato di differimento
  • 6) presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente
2. D. La Legge n. 119/2017 (Art. 3, comma 2) prevede che i Dirigenti scolastici/Responsabili dei servizi educativi siano tenuti a segnalare alle ASL la mancata presentazione entro l’11 settembre 2017 della documentazione vaccinale. Considerato che la Circolare n. 1679/2017, a p. 5, ha diffuso una propria interpretazione della legge – aggiungendo che i Dirigenti scolastici/Responsabili dei servizi educativi sarebbero anche tenuti a impedire l’accesso ai bambini i cui genitori non presentassero la documentazione entro l’11 settembre 2017 – le Scuole devono davvero ritenersi obbligate ad escludere un bambino in base a una delle circolari operative ministeriali? Quali sarebbero gli organi competenti a decidere l’eventuale allontanamento o l’espulsione da scuola? Quale sarebbe il relativo procedimento?
R. Solo i Dirigenti (purtroppo) possono escludere i bambini da scuola (che risulteranno però ancora iscritti), ma sempre e solo con provvedimento scritto e motivato (su questo secondo aspetto, ovvero “motivato”, è meglio non richiederlo perché potrebbe essere meglio che il provvedimento non fosse motivato, in quanto aprirebbe una autostrada per poterlo poi impugnare dinanzi al TAR proprio per carenza di motivazione)
3. D. I Dirigenti scolastici/Responsabili dei servizi educativi hanno la possibilità di disattendere alcune disposizioni contenute in una circolare operativa ministeriale? Soprattutto nel caso in cui essa contempli disposizioni che eccedano il dettato normativo della Legge n. 119/2017, si pongano in contrasto con altre disposizioni di legge (Legge n. 53/2003, art. 2 comma 1; D.lgs. 59/2004, art. 1; Legge 10/03/2000 n. 62; decreto attuativo della “Buona scuola” – Dlgs n. 65/2017; D.Lgs. n. 196/2003), si pongano in contrasto con altre norme internazionali vincolanti per l’Italia (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge 176/1991; 1° Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, art. 2; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 14) e si pongano addirittura in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione (Artt. 3, 34)?
R. I Dirigenti debbono attenersi e far rispettare la legge (reato di omissione di atti d’ufficio se non lo fanno). La circolare è un atto di grado inferiore e quindi su essa prevale sempre la legge. Per le norme internazionali (trattati) si aprono fronti che non spetta purtroppo a un Dirigente sollevare, ma al giurista e al politico.
4. D. La Legge n. 119/2017 (Art. 3, comma 1) recita che l’unico compito della Scuola è quello di richiedere la documentazione vaccinale entro l’11 settembre 2017, mentre la Circolare n. 1679/2017, a p. 5, ha diffuso una propria interpretazione della legge e ha comunicato alle Scuole che già dal 12 settembre 2017 dovrebbero anche trasmettere alle ASL la documentazione vaccinale ricevuta dai genitori. Considerato che il Garante per la tutela dei dati personali, con Provvedimento n. 365 del 1° settembre 2017, consente alle Scuole di trasmettere alle ASL solo gli elenchi dei minori iscritti e nessun altro documento contenente dati sensibili, come si deve comportare un Dirigente scolastico/Responsabile dei servizi educativi per non violare una norma sul diritto della privacy?
R. Il Dirigente non dovrebbe neanche valutare il contenuto della comunicazione del genitore relativa alla situazione vaccinale, ma deve comunque acquisire la documentazione di cui sopra alla FAQ n. 1 (altrimenti commette reato di omissione di atti d’ufficio).
5. D. La Legge n. 119/2017 (Art. 3, comma 1) prevede che per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 la presentazione della formale richiesta di vaccinazione alla ASL sia un documento sufficiente per garantire l’accesso alla Scuola di un minore. Visto che la Circolare n. 1679/2017 a p. 4, lettera d), ha diffuso una propria interpretazione della legge aggiungendo che la richiesta di vaccinazione alla ASL dovrebbe contenere – oltre alle generalità del bambino – anche un riferimento alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate, quale documentazione deve ritenere valida un Dirigente scolastico/Responsabile dei servizi educativi?
R. Basta la richiesta di prenotazione per gli adempimenti vaccinali senza entrare nel merito di quali vaccinazioni ha fatto e/o dovrà fare il bambino, che spetta invece solo ed esclusivamente alla ASL competente.
6. D. Considerato che un provvedimento di esclusione potrebbe essere considerato illegittimo sulla base di altre leggi italiane, della Costituzione e delle norme internazionali recepite nel nostro Paese – dunque vincolanti – cosa rischiano i Dirigenti scolastici/Responsabili dei servizi educativi se dispongono un provvedimento di esclusione?
R. Se illegittimo e dichiarato dal TAR non rischiano nulla perché è la legge che lo dice, non è una loro iniziativa.
7. D. Se ci fosse un minore immunodepresso a Scuola correrebbe qualche rischio? Considerato che sarebbe impossibile impedirgli il contatto quotidiano sia con i bambini portatori sani di malattie trasmissibili, sia con i bambini che hanno in corso o che sono reduci da patologie di vario tipo (ad es. raffreddore, congiuntivite, gastroenterite, influenza, ecc.), sia con i bambini appena vaccinati con vaccini a virus vivi attenuati che possono in alcuni casi trasmettere la malattia per cui sono stati vaccinati, quale pericolo costituirebbe un minore non vaccinato per l’immunodepresso?
R. I genitori o i docenti/operatori del settore scolastico potrebbero diffidare il Dirigente insieme al MIUR (o al Comune, se Istituto comunale) di non far frequentare i bambini appena vaccinati con virus vivi attenuati per 6 settimane (morbillo, rosolia, varicella, ecc.) perché potrebbero infettare gli altri di queste stesse malattie.
8. D. I Dirigenti scolastici/Responsabili dei servizi educativi, sulla base del D.Lgs. 81/2008, ora avranno il compito di aggiornare i Documenti di Valutazione dei Rischi delle loro Suole? Dovranno aggiungere la valutazione di un nuovo rischio sanitario (rischio biologico), ovvero la presenza a scuola di bambini appena vaccinati con vaccini contenenti virus vivi attenuati e quindi – come indicato dagli stessi foglietti illustrativi dei vaccini – potenzialmente infettivi per 6 settimane? Oppure i Dirigenti scolastici/Responsabili dei servizi educativi – non essendo medici – potranno chiedere alle ASL e ai Sindaci di intervenire con ordinanze urgenti per non far entrare i bambini a Scuola durante le 6 settimane successive alle vaccinazioni a virus vivo attenuato?
R. Le aziende ospedaliere raccomandano di non far entrare in contatto i neo-vaccinati con persone immunodepresse, ad esempio a seguito di trapianti. Il problema di un eventuale contagio si porrà anche per tutte quelle lavoratrici in gravidanza che si troveranno a scuola durante le 6 settimane di potenziale contagiosità degli alunni vaccinati. I Dirigenti possono solo chiedere alle ASL (dopo qualche sollecitazione di genitore) se ci possa essere questo contagio, ma non altro. Il Sindaco invece, quale massima autorità sanitaria, potrebbe vietare la frequenza ai bambini appena vaccinati, ma solo per il proprio Comune.
9. D. In sintesi, i Dirigenti scolastici/Responsabili dei servizi educativi cosa sono tenuti a fare? 
R. 1. Richiedere la presentazione della idonea documentazione in busta chiusa (ma hanno avuto direttive di non averla in busta chiusa) entro le seguenti scadenze, diversificate per anno scolastico:
  • a.s. 2017/2018: entro L’11 settembre 2017 (fascia 0-6 anni) per tutti gli iscritti
  • a.s. 2018/2019: entro il termine dell’iscrizione per i nuovi iscritti, oppure entro il 10 luglio per gli iscritti d’ufficio
  • a partire dall’a.s. 2019/2020: entro il 10 luglio per tutti gli iscritti
2. Segnalare alle ASL territoriali gli iscritti che non hanno consegnato l’idonea documentazione entro le seguenti scadenze, diversificate per anno scolastico:
  • a.s. 2017/2018: entro 10 giorni a decorrere dall’11 settembre 2017 (fascia 0-6 anni)
  • a.s. 2018/2019: entro 10 giorni dall’iscrizione per i nuovi iscritti, oppure entro 10 giorni a decorrere dal 10 luglio 2018 per gli iscritti d’ufficio
  • a partire dall’a.s.2019/2020: entro il 20 luglio di ogni anno per tutti gli iscritti
3. A decorrere dal’a.s. 2019/2020, trasmettere alle ASL territoriali entro il 10 marzo di ogni anno l’elenco degli iscritti ed entro il 20 luglio la documentazione ricevuta dalle famiglie. Si precisa che, a partire dal 1° settembre 2017, il Garante per la privacy ha concesso l’autorizzazione di trasmettere unicamente gli elenchi degli alunni iscritti alle ASL, qualora una scuola ne avesse l’esigenza, anche per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.