Il Tribunale di Trieste ha riconosciuto il diritto all’Istruzione come diritto soggettivo inalienabile di ciascun bambino nella Scuola dell’Infanzia.
Nonostante tale diritto non si possa ancora applicare ai servizi educativi per i minori con fascia d’età 0-3 anni, tuttavia questo è un traguardo importante: significa che i genitori con figli esclusi dalle scuole dell’infanzia con fascia d’età 3-6 anni, a proprio rischio, possono tentare di rivolgersi al Tribunale Ordinario invece che al TAR per difendere il diritto soggettivo all’Istruzione dei propri figli, sostenendo spese legali minori e (ipoteticamente) con maggiori probabilità di successo.
Aggiornamento Contenzioso Civile,
Ruolo Generale,
N. 3785/2019, Registro: Contenzioso Civile,
Ufficio: Tribunale Ordinario di Trieste
iscritto al ruolo il 13/09/2019
Oggetto
RECLAMI AL COLLEGIO
Provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c
Reclamo avverso l’ordinanza di rigetto
del ricorso cautelare d’urgenza ex art. 700 CPC,
del ricorso cautelare d’urgenza ex art. 700 CPC,
perso nel contenzioso civile contro il MIUR
Il Collegio del Tribunale di Trieste, dopo l’udienza in data 30/10/2019 e al termine della Camera di consiglio, ha rigettato il reclamo perché infondato.
Nondimeno, nell’Ordinanza del Collegio del Tribunale di Trieste è stato riconosciuto il titolo giuridico del diritto soggettivo all’Istruzione anche nella Scuola dell’Infanzia, invocato dai genitori del minore escluso da scuola e dal loro legale, l’Avvocato Michele Rodaro del Foro di Udine, contro l’interpretazione e le argomentazioni a sostegno di un preteso interesse legittimo (interpretazioni del Giudice ordinario dottor Francesco Saverio Moscato e dell’Avvocato Distrettuale dello Stato, Avvocato Lorenzo Capaldo, difensore del MIUR, della Dirigenza scolastica e parte resistente nel contenzioso civile).
Il riconoscimento del diritto all’Istruzione anche nella Scuola dell’Infanzia come un diritto soggettivo – e non come interesse legittimo – è un risultato giurisprudenziale notevole che potrà essere utilizzato in future argomentazioni o ricorsi/reclami, in quanto la tesi del difetto di giurisdizione sostenuta dall’Avvocato Distrettuale dello Stato è stata rigettata dal Collegio del Tribunale di Trieste, dando ragione ai genitori.
Ciò segna un indubbio punto a favore nel dibattito e nella difesa dei diritti costituzionali, civili ed umani e rappresenta una vittoria del diritto soggettivo e del diritto all’autodeterminazione dell’individuo sulla sovranità del corpo e della coscienza, in quanto il Collegio del Tribunale di Trieste, lasciando cadere le preoccupazioni espresse dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ha valutato la posizione di inadempienza dei genitori senza criticarla e senza fare riferimento ad eventuali misure sanzionatorie né ad eventuali situazioni pregiudizievoli della salute del minore, non vaccinato per via di una decisione prudente e consapevole presa dai genitori.
Una piccola vittoria che riconosce ancora una volta il principio del consenso libero e informato in ambito medico-terapeutico come principio giuridico fondamentale della persona umana.
La sconfitta del reclamo, rigettato, ha in nuce un piccolo tesoro giuridico, un riscatto della persona che, in futuro, altri – a titolo individuale, associativo o politico/parlamentare – potranno usare e valorizzare per ridare dignità e giustizia alla società italiana.