Ultimo aggiornamento: 2 marzo 2018

Il Garante per la protezione dei dati personali, per motivi di tutela della salute pubblica, prevede che i certificati vaccinali – opportunamente trattati – possano essere trasmessi tra diverse istituzioni e amministrazioni anche senza il consenso dei diretti interessati. In ogni caso, fate attenzione prima di firmare documenti che vi vengono proposti da scuole o da altre istituzioni, in quanto questi documenti spesso contengono clausole che potrebbero consentire – con un vostro consenso scritto –  un flusso di vostri dati sensibili e di quelli dei vostri figli.

Riportiamo in questa pagina tutti i Provvedimenti, le Lettere e i Comunicati emanati dal Garante per la protezione dei dati personali sul tema del flusso dei dati personali e vaccinali dei minori:

20 ottobre 2017
Il Garante per la protezione dei dati personali, per mezzo di 3 lettere datate 20 ottobre 2017 e indirizzate alle regioni Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, nega alle ASL il consenso a trasmettere alle scuole l’elenco dei bambini in regola e di quelli non in regola con gli adempimenti vaccinali.
Ai genitori che ricevessero dalle scuole un invito scritto a regolarizzare la posizione vaccinale dei loro figli e che non avessero mai concesso in precedenza il proprio consenso al trattamento dei dati personali, consigliamo di:

Consigliamo di fare riferimento al fatto che la Legge sulla privacy non prevede alcuna trasmissione di dati sensibili dalle ASL alle scuole e di conseguenza le scuole non sono tenute a conoscere lo stato vaccinale degli studenti senza il consenso dei genitori.


1° settembre 2017

Premesso che nell’Art. 3-bis, comma 1, la Legge n. 119/2017 prevede che solo a decorrere dall’a.s. 2019/2020 le scuole possano trasmettere alle ASL l’elenco degli iscritti, il Garante per la protezione dei dati personali, con Provvedimento n. 365 del 1° settembre 2017, introduce la possibilità che le scuole, già a decorrere dall’a.s. 2017/2018, possano trasmettere l’elenco degli iscritti alle ASL.

21 agosto 2017
Il Garante per la protezione dei dati personali comunica che le famiglie – solo se lo desiderano – possono consegnare alle scuole i certificati rilasciati dalle ASL che attestino che i loro figli sono in regola con gli obblighi vaccinali. La consegna dei certificati vaccinali alle scuole non è obbligatoria.

5 dicembre 2017
Il testo coordinato del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, convertito con la legge n. 172/2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2017, ammette (Art. 18-ter) che nelle sole regioni in cui sia stata già istituita l’anagrafe vaccinale sia  possibile anticipare – a decorrere dall’a.s. 2017/2018 – la procedura semplificata che la legge 119/2017 prevedeva a decorrere dall’a.s. 2019/2020, considerato l’ultimo parere positivo del Garante (Provvedimento n. 117 del 22/02/2018).
Tale parere positivo, però, NON è applicabile alle regioni nelle quali NON sia stata già istituita l’anagrafe vaccinale. In tali regioni, in assenza delle necessarie autorizzazioni del Garante o dei genitori, la procedura semplificata non dovrà essere applicata ma potrà essere messa in atto, come previsto dall’art. 3-bis della legge 119/2017, soltanto a decorrere dall’a.s. 2019/2020.
22 febbraio 2018
Per le sole regioni in cui sia stata già istituita l’anagrafe vaccinale e che abbiano dichiarato – per mezzo di una comunicazione ufficiale con data successiva a quella della Circolare Congiunta MIUR/ MINISTERO DELLA SALUTE dd. 27/02/2018 – di volersi avvalere della procedura semplificata di cui all’art. 18-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con la legge n. 172/2017, il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato le ASL, con provvedimento n. 117 del 22/02/2018, a restituire alle istituzioni scolastiche gli elenchi degli iscritti, inserendo – ove necessario – le diciture “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”.
Il provvedimento non è stato ancora reso pubblico.

Si precisa che tale provvedimento del Garante è applicabile solo in via facoltativa alle regioni dotate di anagrafe vaccinale e NON è applicabile alle regioni nelle quali NON sia stata già istituita l’anagrafe vaccinale.