Come comportarsi di fronte alla richiesta illecita da parte del datore di lavoro di consegnare una copia del proprio “green pass”?
Innanzitutto, precisiamo che tutte le richiesta dei datori di lavoro di ottenere in questi giorni dai propri dipendenti una copia del loro ipotetico “green pass” è illecita perché:
- i lavoratori sono obbligati a esibirlo dal 1° settembre 2021 in poi, non prima
- non deve servire ai datori di lavoro per snellire i controlli quotidiani violando la privacy: la data di scadenza del “green pass” è un dato sensibile
- presuppone che tutti i lavoratori abbiano effettuato la vaccinazione e siano già in possesso di un “green pass” a lunga scadenza
- discrimina di fatto chi il “green pass” non ce l’ha
Precisiamo inoltre che SCA La Scuola Che Accoglie ritiene il certifcato “verde” uno strumento di controllo sociale, di limitazione della democrazia e dei diritti ad essa connessi. Per questo incoraggia i lavoratori a:
- rifiutare la tessera verde
- non sottoporsi a test antigenico rapido, a pagamento o gratuito che sia, per ottenere il “green pass”
- pretendere di lavorare in presenza senza “green pass”
Espressa la nostra posizione a riguardo, se in questi giorni – prima del termine fissato per l’obbligo di possesso del “green pass” per lavorare, ovvero prima del 1° settembre 2021 – vi è stato chiesto di inviare o consegnare una copia dello stesso, oppure di comunicare se intendete avvalervi di “green pass” valido 48 ore (rilasciato in seguito all’effettuazione di un test antigenico rapido), vi suggeriamo di aprire immediatamente un dialogo con i vostri superiori o dirigenti, inviando loro una lettera di risposta.
LETTERA DI RISPOSTA – DA MODIFICARE E PERSONALIZZARE – ALLE SCUOLE E AI DATORI DI LAVORO CHE CHIEDONO UNA COPIA DEL “GREEN PASS”
Gentilissimi,
la presente per segnalarVi che il Garante per la Privacy Pasquale Stanzione il 25 agosto 2021 si è nuovamente espresso sul green pass:
“I presidi” e i datori di lavoro “non devono conoscere le scelte sanitarie dei professori” e dei lavoratori. I datori di lavoro non sono tenuti a conoscere chi è vaccinato e chi non lo è, ma “devono limitarsi a verificare il possesso della certificazione.”
Pertanto, pur comprendendo la Vostra necessità di organizzare a norma di legge gli ingressi all’interno degli edifici che gestite, Vi rammento che in questa fase provvisoria del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, costituisce un illecito richiedere ai lavoratori la consegna di una copia del loro green pass o chiedere che Vi comunichino se intendono avvalersi di un green pass valido 48 ore (rilasciato in seguito all’effettuazione di un test antigenico rapido).
Vi ricordiamo che:
- i lavoratori sono obbligati a esibire il green pass solo dal 1° settembre 2021 in poi, non prima
- richiedere arbitrariamente una copia del green pass con la finalità di snellire i controlli quotidiani viola la privacy: la data di scadenza del green pass è un dato sensibile
- la Vostra richiesta presuppone che tutti i Vostri dipendenti abbiano effettuato la vaccinazione e siano già in possesso di un green pass a lunga scadenza
- con la Vostra richiesta discriminate di fatto chi il green pass non ce l’ha
È Vostro obbligo attenerVi scrupolosamente a quanto previsto dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, combinato con l’orientamento in materia del Garante della Privacy, espresso con FAQ sul Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo e – per le istituzioni scolastiche – con il Parere tecnico del Ministero dell’Istruzione del 14 agosto 2021 (comma 5), che recita: “non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.”
Fintantoché non verranno trasmesse ulteriori indicazioni da parte del governo, Vi invito a seguire la normativa evitando di chiedere ai lavoratori di trasmettere copia della loro certificazione verde. Vi ricordo che alla verifica delle certificazioni tramite apposita applicazione sono deputati unicamente i soggetti indicati nell’Art. 13 comma 2 del Dpcm contenente disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e – nel caso delle istituzioni scolastiche – il personale della scuola “formalmente delegato” dal dirigente scolastico.
Ogni ulteriore violazione dei dati personali verrà segnalata al Garante per la Privacy attraverso lo strumento gratuito del reclamo.
Cordiali saluti
Firma
COME COMPORTARSI SE NON RICEVETE RISPOSTA O SE IL DATORE DI LAVORO INSISTE A CHIEDERVI COPIA DEL “GREEN PASS”?
In questo caso, vi consigliamo di inviare immediatamente un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le seguenti istruzioni.